Sez. IV
Art. 14
Piattaforme emergenti
In vigore dal 16 feb 2008
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.
3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva.
4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.
5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell', comma 4.
7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo avendo stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive, e agli intermediari indipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-14