Sez. III

Art. 12

Tutela degli utenti

In vigore dal 16 feb 2008
1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo, secondo le modalità e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all', l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all', comma 4. 2. Le linee guida di cui all' prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-12

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Art. 12 Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse. — Tutela degli utenti | Portale Normativo