Sez. V

Art. 17

Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione

In vigore dal 16 feb 2008
Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione 1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-17

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Art. 17 Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse. — Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione | Portale Normativo