Sez. III
Art. 13
Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione
In vigore dal 16 feb 2008
1. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-13