Capo III

Art. 18

Legittimazione ad agire

In vigore dal 1 gen 2019
1. Fermo restando quanto previsto dall', la tutela dei diritti audiovisivi di cui all', comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli , comma 3, 6, comma 3, e 11, comma 3. 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1. 1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse. — Legittimazione ad agire | Portale Normativo