Art. 3

Titolarità dei diritti audiovisivi

In vigore dal 16 feb 2008
1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2. 2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-3

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Art. 3 Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse. — Titolarità dei diritti audiovisivi | Portale Normativo