Art. 3 · Titolarità dei diritti audiovisivi

Art. 3

3 / 30

Titolarità dei diritti audiovisivi

In vigore dal 16 feb 2008
1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2. 2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-3