Capo IISez. I

Art. 7

Offerta dei diritti audiovisivi

In vigore dal 16 feb 2008
1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica. 2. L'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione. 3. L'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all' indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione. 4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva. 5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all' e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta. 6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonché delle linee guida di cui all'. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli , al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all', comma 6. 7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonché ai soggetti che operano in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione. 8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli , commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell', comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-7

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