Art. 7
Misure di controllo per le navi in transito
In vigore dal 24 nov 2007
1. Fatto salvo quanto previsto dagli della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, se il presunto scarico di sostanze inquinanti è effettuato nelle aree di cui all', comma 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato italiano che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico:
a) nel caso in cui il successivo porto di approdo è situato in un altro Stato membro, l'Autorità marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiede la collaborazione di tale Stato ai fini dell'ispezione di cui all', comma 1, e della individuazione dei provvedimenti da adottare;
b) nel caso in cui il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, l'Autorità marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave sia informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare iniziative adeguate.
2. Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all', comma 1, lettera b) o d), abbia effettuato, nell'area di cui all', comma 1, lettera d), uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse delle aree di cui all', comma 1, lettera b) o d), l'Autorità marittima, qualora gli elementi di prova lo giustificano e fatto salvo quanto previsto nella parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di apposite direttive indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sottoporre a fermo la nave, ad adottare le misure di cui all' e ad informare le Autorità dello Stato di bandiera della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202#art-7