Art. 12
Controlli ed accertamento delle violazioni
In vigore dal 24 nov 2007
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.
2. L'attività di controllo di cui al comma 1 è effettuata sotto la direzione del comandante del porto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202#art-12