Art. 11
Divieto di attracco
In vigore dal 24 nov 2007
1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli è inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202#art-11