Art. 6

Misure di controllo per le navi che si trovano in porto

In vigore dal 24 nov 2007
1. Fatto salvo quanto previsto dagli della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, qualora l'Autorità marittima competente per territorio, a seguito dell'accertamento di irregolarità o sulla base di informazioni comunque acquisite, ritenga che una nave che si trova all'interno di un porto o in un terminale off-shore stia procedendo o abbia proceduto allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all', comma 1, procede ad apposita ispezione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del 2 febbraio 2006, n. 113. 2. Qualora l'Autorità marittima competente per territorio, in base all'esito dell'ispezione di cui al comma 1, ritenga che possa essere stato violato il divieto di cui all', comma 1, informa le Autorità competenti per i provvedimenti conseguenti, l'Autorità dello Stato di bandiera della nave e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della eventuale costituzione in giudizio come parte civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. — Misure di controllo per le navi che si trovano in porto | Portale Normativo