Art. 4

Divieti

In vigore dal 24 nov 2007
1. Fatto salvo quanto previsto all', nelle aree di cui all', comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all', comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202#art-4

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