Art. 5
Deroghe
In vigore dal 24 nov 2007
1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all', comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all', comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all', comma 1, lettera b), nelle aree di cui all', comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202#art-5