Art. 6

Raccolta e scambio delle informazioni

In vigore dal 9 dic 2007
1. L'ENAC sviluppa un sistema appropriato che garantisce la raccolta, la gestione ed il trattamento delle informazioni sulla sicurezza degli aeromobili di cui all' e che comprende: a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da: 1) rapporti dei piloti; 2) rapporti delle organizzazioni di manutenzione; 3) rapporti sugli incidenti; 4) altri organismi, indipendenti dalle autorità dell'aviazione civile degli Stati dell'Unione europea 5) reclami; b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui: 1) fermo dell'aeromobile; 2) divieto operativo comunitario o in un singolo Stato dell'Unione europea, per l'aeromobile o l'operatore; 3) interventi correttivi necessari; 4) contatti con l'autorità dell'aviazione civile competente sull'operatore c) informazioni complementari sull'operatore quali, ad esempio: 1) interventi correttivi realizzati; 2) ricorrenza delle anomalie. 2. Le informazioni sono registrate in rapporti stilati su un formulario tipo conforme all'allegato I della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni. 3. Le informazioni di cui al comma 1 e quelle che indicano l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza ovvero mancanza di conformità alle norme di sicurezza internazionali, sono trasmesse immediatamente dall'ENAC alla Commissione europea, alle autorità dell'aviazione civile degli Stati membri dell'Unione europea e all'Agenzia europea della sicurezza aerea. 4. L'ENAC scambia con le autorità degli Stati membri le informazioni in suo possesso che comprendono, a richiesta dell'autorità competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco. 5. Al Ministero dei trasporti ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è garantito, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari — Raccolta e scambio delle informazioni | Portale Normativo