Art. 8
Disposizioni finali
In vigore dal 9 dic 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ENAC svolge i compiti previsti agli con le risorse umane, strumentali e finanziarie di esponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-8