Art. 8

Disposizioni finali

In vigore dal 9 dic 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L'ENAC svolge i compiti previsti agli con le risorse umane, strumentali e finanziarie di esponibili a legislazione vigente. 3. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bianchi, Ministro dei trasporti D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari — Disposizioni finali | Portale Normativo