Art. 5
Azioni conseguenti alle ispezioni a terra
In vigore dal 9 dic 2007
1. L'ENAC, a seguito del completamento dell'ispezione a terra, provvede nel più breve tempo possibile ad informare il comandante dell'aeromobile o un rappresentante dell'operatore aereo dei risultati della stessa, provvedendo, altresì,ad introdurre nella sua banca dati e in quella centralizzata, gestita dall'Agenzia europea della sicurezza aerea, i rapporti compilati dal personale incaricato dell'ispezione.
2. Se sono stati constatati difetti tecnici o non conformità rilevanti rispetto alle norme internazionali di sicurezza, l'ENAC invia il rapporto dell'ispezione a terra all'operatore dell'aeromobile ed all'autorità dell'aviazione civile estera responsabile della sorveglianza sull'aeromobile, con la richiesta di adottare le opportune azioni correttive.
3. Se i difetti tecnici o le non conformità rispetto alle norme internazionali di sicurezza comportano un rischio evidente per la sicurezza del volo, l'ENAC vieta la partenza dell'aeromobile fino a quando non siano state effettuate le azioni necessarie all'eliminazione dei difetti o delle non conformità. Il divieto alla partenza dell'aeromobile e le condizioni per consentirne il decollo sono immediatamente comunicate dall'ENAC alle autorità dell'aviazione civile dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile.
4. Quando i difetti tecnici e le non conformità di cui al comma 3 possono essere eliminati, in tutto o in parte solo presso un aeroporto diverso da quello in cui l'aeromobile è stato ispezionato, l'ENAC concorda con le autorità dell'aviazione civile, responsabili dell'esercizio o di immatricolazione dell'aeromobile, le condizioni per l'effettuazione del volo di trasferimento, senza passeggeri a bordo, verso l'aeroporto presso il quale effettuare i necessari interventi correttivi. Quando le carenze riscontrate incidono sulla validità del certificato di navigabilità dell'aeromobile, il divieto alla partenza è revocato solo dopo che l'operatore ha ottenuto il permesso dagli Stati che saranno sorvolati durante il volo in questione.
5. In caso di ispezioni a terra dalle quali risulta che le azioni correttive per difetti o non conformità rilevanti alle norme internazionali di sicurezza, richieste in precedenza sullo stesso aeromobile, non sono state eseguite o che i difetti e le non conformità rilevanti sono presenti su altri aeromobili dello stesso operatore aereo, ovvero che la carenza delle condizioni di sicurezza è riconducibile a disfunzioni strutturali dell'operatore aereo, l'ENAC informa la Commissione europea con la proposta di inserimento dell'operatore nell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieti operativi ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 2111/2005.
6. Nei casi di urgenza, quando risulta compromessa la sicurezza del volo, l'ENAC adotta le misure eccezionali di cui all' del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-5