Art. 3
Ispezioni a terra degli aeromobili
In vigore dal 9 dic 2007
1. Ai fini del presente decreto legislativo, l'ispezione a terra è la verifica delle condizioni di rispondenza di un aeromobile alle norme internazionali della sicurezza aeronautica, quali quelle previste dalla Convenzione di Chicago e dai suoi allegati, nel corso del transito dell'aeromobile presso un aeroporto, mediante controlli documentali, delle condizioni tecniche generali, dei danneggiamenti e delle anomalie esterne dell'aeromobile e della presenza ed efficienza dei principali equipaggiamenti per la navigazione aerea e per la sicurezza dei passeggeri e del carico,
2. L'ispezione a terra di un aeromobile non ha lo scopo di determinare le condizioni di navigabilità dell'aeromobile che sono attestate dal certificato di navigabilità dello stesso, della cui validità è responsabile lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-3