Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 9 dic 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili dei Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari; Visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l' e l'allegato B; Visti gli articoli 687, 744, 801 ed 802 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17aprile 1956, n 561; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile; Visto il regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE; Visto l'Atto di indirizzo 17 luglio 2006, n. 902456, del Ministro dei trasporti, concernente l'implementazione dei programmi di verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori aerei nazionali nonché di quelli esteri con ispezioni a terra, in applicazione della direttiva 2004/36/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica agli aeromobili immatricolati in Paesi terzi che: a) sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari: b) atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano; c) hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale. 2. Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui all' anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell'Unione europea. 3. lI presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 744 del codice della navigazione. .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-1

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