Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 dic 2007
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) fermo: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tale fine necessarie; b) norme internazionali di sicurezza: le norme di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione; c) ispezione a terra: l'esame di un aeromobile, effettuato conformemente ai contenuti ed alle procedure di cui all'allegato II della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni; d) aeromobile di Paesi terzi: un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non è soggetta al controllo delle autorità competenti di uno stato membro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-2

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