Capo V

Art. 44

Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 6 lug 2006
1. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell' e in ogni altro caso di mancato accordo fra gli Stati membri che hanno ricevuto una domanda ai sensi dell' della direttiva 2001/83/CE, si applicano le procedure di cui all' della direttiva 2001/83/CE. Se sono espletate le procedure comunitarie di cui agli della stessa direttiva, l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-44

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Art. 44 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione | Portale Normativo