Art. 44 · Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione
Capo V

Art. 44

59 / 175

Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 6 lug 2006
1. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell' e in ogni altro caso di mancato accordo fra gli Stati membri che hanno ricevuto una domanda ai sensi dell' della direttiva 2001/83/CE, si applicano le procedure di cui all' della direttiva 2001/83/CE. Se sono espletate le procedure comunitarie di cui agli della stessa direttiva, l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-44