Capo V
Art. 44
59 / 175Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione
In vigore dal 6 lug 2006
1. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell' e in ogni altro caso di mancato accordo fra gli Stati membri che hanno ricevuto una domanda ai sensi dell' della direttiva 2001/83/CE, si applicano le procedure di cui all' della direttiva 2001/83/CE. Se sono espletate le procedure comunitarie di cui agli della stessa direttiva, l'AIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-44