Capo V

Art. 41

Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata

In vigore dal 6 lug 2006
1. Quando, ai sensi dell' della direttiva 2001/83/CE, il richiedente presenta una domanda basata su un identico dossier anche in altri Stati membri della Comunità europea, il dossier della domanda comprende le informazioni e i documenti di cui agli del presente decreto, nonché l'elenco degli Stati membri ai quali è stata presentata la domanda.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-41

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Art. 41 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata | Portale Normativo