Capo IV

Art. 40

Diniego dell'autorizzazione

In vigore dal 6 lug 2006
1. L'AIC è negata quando, dalla verifica dei documenti e delle informazioni di cui agli , risulta che: a) il rapporto rischio/beneficio non è considerato favorevole; b) l'efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente; c) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata. 2. L'autorizzazione è altresì negata se la documentazione o le informazioni presentate a sostegno della domanda non sono conformi agli . 3. Il richiedente o il titolare dell'AIC è responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito. 4. Il diniego dell'autorizzazione, in ogni caso motivato, è notificato entro i termini di cui al comma 1 dell'. L'interessato può presentare opposizione al provvedimento di diniego all'AIFA, che decide entro novanta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-40

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Art. 40 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Diniego dell'autorizzazione | Portale Normativo