Capo V

Art. 49

Medicinali omeopatici

In vigore dal 6 lug 2006
1. Il presente titolo non si applica ai medicinali omeopatici di cui all'. 2. Agli altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica con le limitazioni derivanti dall' della direttiva 2001/83/CE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-49

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Art. 49 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Medicinali omeopatici | Portale Normativo