Art. 8
Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all', comma 2
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All', comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
2. All', comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».
3. All', comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-8