Art. 11
Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all'articolo 15, comma 5
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all', i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-11