Art. 12
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II
punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. è sostituito dal seguente:
2.
a) Alluminio destinato a lavorazione
meccanica contenente, in peso, il 2%
o meno 1° luglio 2005
b) Alluminio destinato a lavorazione
meccanica contenente, in peso, 1'1%
o meno di piombo in peso 1° luglio 2008
3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, è soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attività produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-12