Art. 12

Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA». 2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. è sostituito dal seguente: 2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno 1° luglio 2005 b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, 1'1% o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, è soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro delle attività produttive Storace, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo