Art. 9

Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all', comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All', comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all', comma 2» sono soppresse. 2. All', comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)». 3. All', comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea; d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi; d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-9

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