Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all' del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All' del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le seguenti «di cui all'allegato II»; b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: «Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»; c) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: «8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-4

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