Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all'
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All' del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
c) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»;
d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-2