Art. 3

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

In vigore dal 27 apr 2006
Modifiche all' del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All' del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «è consegnato al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «può essere consegnato al concessionario»; b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»; d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15» sono soppresse; e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»; f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse; g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse; h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»; i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse; l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche» sono sostituite dalla seguente: «e»; m) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»; n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse; o) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.»; p) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all', comma 1, lettera u).».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149#art-3

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