Capo I

Art. 9

Individuazione dei posti di funzione

In vigore dal 18 mar 2006
1. Ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A. 2. Con lo stesso decreto, è definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto: a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati; b) del personale assegnato; c) della misura delle risorse materiali gestite; d) della complessità di gestione. 3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2. 4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, è assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo. 5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un contingente non superiore a cinque unità, compiti di studio, di consulenza e di ricerca, attività valutativa, comprese quelle di controllo interno ed ispettivo di particolare interesse per il Ministero. Gli stessi compiti possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore a quindici unità. Restano ferme le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-9

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