Capo I

Art. 7

Conferimento degli incarichi superiori

In vigore dal 18 mar 2006
1. Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera. 2. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, sono determinati con cadenza triennale, in conformità a quanto previsto dall', comma 1, lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare superiore alla censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all', comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi. 3. La commissione prevista dall', sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori ed informa il direttore generale del personale e della formazione per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-7

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