Capo I
Art. 5
Formazione iniziale
In vigore dal 18 mar 2006
1. Con regolamento del Ministro sono stabiliti le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalità di svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di prova, nonché le modalità di svolgimento degli esami al termine del corso ed i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo.
2. Al termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio di idoneità, il consigliere penitenziario è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, secondo il ruolo, ad un istituto penitenziario, un ufficio locale di esecuzione penale esterna, o un ospedale psichiatrico giudiziario. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'Amministrazione, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascuno secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a tre anni.
3. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione, nel caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale, il rapporto di lavoro è risolto di diritto ed il relativo provvedimento è adottato dal direttore generale del personale e della formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-5