Capo I

Art. 3

Ruoli e qualifiche

In vigore dal 18 mar 2006
1. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra. 2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale. 3. La dotazione organica del personale è stabilita nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche. 5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all', la qualifica di consigliere penitenziario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-3

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Ruoli e qualifiche (Art. 3 Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.) — Testo vigente | Portale Normativo