Capo I
Art. 3
Ruoli e qualifiche
In vigore dal 18 mar 2006
1. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra.
2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale.
3. La dotazione organica del personale è stabilita nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche.
5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all', la qualifica di consigliere penitenziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-3