Capo I

Art. 14

Commissione di valutazione

In vigore dal 18 mar 2006
1. Ai fini del conferimento degli incarichi superiori di cui all', con decreto del Ministro è istituita una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento, da un Vice Capo del Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e l'Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della rotazione biennale. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-14

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