Capo I

Art. 19

Comando e collocamento fuori ruolo

In vigore dal 18 mar 2006
1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari possono essere collocati in posizione di fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'Amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione. Il numero dei funzionari comandati o collocati fuori ruolo non può superare complessivamente le quindici unità. 2. Ai funzionari possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per la durata dell'incarico, il funzionario è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
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Comando e collocamento fuori ruolo (Art. 19 Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.) — Testo vigente | Portale Normativo