Capo I

Art. 18

Patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato

In vigore dal 18 mar 2006
1. L'Amministrazione garantisce, nei riguardi dei funzionari, il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-18

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