Capo I
Art. 15
Trattamento economico
In vigore dal 18 mar 2006
1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale;
b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate;
c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.
3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli e seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-15