Capo II
Art. 21
Delegazioni negoziali
In vigore dal 18 mar 2006
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-21