Capo II
Art. 25
Fondo di finanziamento
In vigore dal 18 mar 2006
1. Per il finanziamento della retribuzione accessoria può essere istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate ai funzionari, diverse da quelle relative alla retribuzione di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-25