Capo II

Art. 25

Fondo di finanziamento

In vigore dal 18 mar 2006
1. Per il finanziamento della retribuzione accessoria può essere istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate ai funzionari, diverse da quelle relative alla retribuzione di base.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fondo di finanziamento (Art. 25 Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.) — Testo vigente | Portale Normativo