Capo III

Art. 28

Clausole di salvaguardia

In vigore dal 18 mar 2006
1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza. 2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all', successivamente allo scrutinio di cui all', comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all', comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale. 2. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-28

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