Capo II

Art. 24

Soluzione di questioni interpretative

In vigore dal 18 mar 2006
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all', comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all', comma 1, nonché l'Amministrazione, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo. 2. Nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica può far ricorso alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale che hanno sottoscritto l'accordo poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro per la funzione pubblica emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
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