Art. 25 · Fondo di finanziamento
Capo II

Art. 25

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Fondo di finanziamento

In vigore dal 18 mar 2006
1. Per il finanziamento della retribuzione accessoria può essere istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate ai funzionari, diverse da quelle relative alla retribuzione di base.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-25