Capo II

Art. 7

Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

In vigore dal 21 apr 2024
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali; b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi degli del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111; d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111; e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111; f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111; g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite; h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-7

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