Titolo II
Art. 12
Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari
In vigore dal 31 lug 2007
1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all', ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-12