Capo II
Art. 16
Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
In vigore dal 25 gen 2025
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all', comma 1, lettere a), d) ed e).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all', comma 1, lettera b), del presente decreto, agli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all', comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-16