Titolo III

Art. 19

Decorrenza di efficacia

In vigore dal 4 mag 2006
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-19

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