Titolo II
Art. 11
Organi
In vigore dal 31 lug 2007
1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto,... tra i componenti togati, il segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-11