Titolo II

Art. 11

Organi

In vigore dal 31 lug 2007
1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto,... tra i componenti togati, il segretario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-11

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